GRUPPO CA.FI.MA.
CODICE ETICO AZIENDALE
Revisione 3 del 22/09/2022
I. PRINCIPI GENERALI
ART.1 – PRESENTAZIONE DEL GRUPPO
Il Gruppo Cafiero Mattioli è un’organizzazione armatoriale che si occupa di
- proprietà e gestione di mezzi d’altura;
- gestione e armamento di mezzi d’altura propri e di terzi;
- assistenza tecnico-logistica alle piattaforme petrolifere
La Holding del Gruppo è la Cafiero Mattioli Finanziaria di Maria Laura Cafiero & C. – CA.FI.MA. S.p.A.
Le Società del Gruppo sono così organizzate:
- Scinicariello Ship Management s.r.l. è una società di servizi tecnici ed amministrativi di lunga e consolidata tradizione nel settore dei trasporti marittimi. La società, che ha sede a Napoli, cura i servizi di assistenza tecnica ed amministrativa per la società del gruppo CA.FI.MA.. La Scinicariello Ship Management S.r.l. è membro delle seguenti organizzazioni internazionali: Intercargo, Intertanko, BIMCO.
- Augusta Offshore S.p.A. e Asso Marittima Navegacao operano nel settore offshore e svolgono attività di assistenza tecnico-logistica alle piattaforme petrolifere per il loro posizionamento e durante le fasi di esplorazione, perforazione ed estrazione del greggio e del gas;
- Synergas S.r.l. con socio unico, società armatrice e di gestione di navi gasiere.
ART. 2 IL CODICE ETICO
Il Codice Etico del Gruppo CA.FI.MA evidenzia l’insieme di valori, dei principi, e i comportamenti di riferimento, dei diritti e dei doveri più importanti rispetto a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nelle Società del Gruppo o con le Società del Gruppo.
L’adozione del presente Codice è espressione di un contesto aziendale che si pone come obiettivo primario quello di soddisfare al meglio le necessità e le aspettative dei nostri clienti e dei nostri interlocutori, attraverso:
- Il rafforzamento dei nostri valori imprenditoriali;
- La promozione continua di un elevato standard delle professionalità interne;
- La protezione dei nostri valori e la diffusione dei nostri principi;
- L’interdizione di quei comportamenti in contrasto, non solo con i dettami normativi eventualmente rilevanti, ma anche con i valori e i principi che il Gruppo CA.FI.MA. intende promuovere;
La condivisione di una identità di Gruppo che si riconosca in quei valori e in quei principi.
Il presente Codice è destinato ad essere uno strumento in continuo divenire, anche grazie al contributo che verrà da parte di coloro a cui è destinato.
ART. 3 NATURA E FUNZIONE DEL CODICE
Il Codice è un documento ufficiale del Gruppo CA.FI.MA., approvato dall’Organo Amministrativo di ciascuna Società del Gruppo, che raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui il Gruppo si rispecchia e definisce l’etica di impresa cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale e con ciascuna Società.
Nel curare l’osservanza dei principi valoriali fissati nel Codice Etico, il Gruppo persegue le seguenti finalità:
- garantire la gestione equa, trasparente ed efficace delle transazioni commerciali, economiche e finanziarie;
- evitare e prevenire il compimento di atti illeciti o irresponsabili, nonché di pratiche commerciali scorrette da parte di coloro che operano in nome e per conto di ciascuna Società del Gruppo;
- valorizzare e salvaguardare l’immagine e la reputazione delle imprese del Gruppo, favorendo la creazione e il mantenimento di un clima di fiducia con i rispettivi portatori di interesse, interni ed esterni.
- favorire una gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, ispirata ai principi di efficacia e di efficienza, così da poter ottenere il miglior risultato in termini di output, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
- dare concreta attuazione ai precetti espressi dalla Costituzione, dalle Leggi e dalla normativa di settore, con peculiare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori.
Unitamente all’attuazione dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio di reato, elaborato da ciascuna Società del Gruppo ai sensi del D.L.vo n. 231/2001, l’osservanza del Codice persegue, infine, la politica di prevenzione e contrasto della commissione, anche indiretta, delle tipologie di reati-presupposto previste dalla norma citata, compiuti o tentati nell’interesse e/o a vantaggio di ogni Società, da parte dei soggetti operanti in posizione “apicale” o subordinata (artt. 6 e 7 D.L.vo 231/2001).
ART.4 – DESTINATARI DEL CODICE
Sono destinatari del presente Codice:
- gli Organi sociali (Organo Amministrativo, Organi Delegati, Collegio Sindacale);
- il Personale delle Società del Gruppo, (dirigenti, dipendenti, operai, collaboratori esterni) formalmente inquadrato in organico sia sulla base di contratti di lavoro subordinato sia con rapporti di lavoro autonomi;
- i Consulenti e i Fornitori di beni o servizi (anche professionali) inquadrati e non in organico e chiunque eroghi prestazioni in nome e/o per conto delle Società del Gruppo;
- i Terzi che, sebbene non svolgano attività in nome o per conto delle Società del Gruppo, instaurino un rapporto con essa (ad esempio, i Clienti della Società).
Tutti i destinatari, senza alcuna eccezione, uniformano lo svolgimento delle proprie mansioni nell’ambito delle proprie responsabilità ai principi enunciati nel Codice Etico. E’ dovere di tutti i destinatari conoscere il contenuto del Codice etico, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti in ordine allo stesso (come indicato nella sezione finale del presente documento).
A fronte di ciò ciascuna Società del Gruppo si impegna alla diffusione del presente Codice presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscono l’applicazione e a mettere in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell’applicazione del Codice Stesso.
I destinatari del Codice Etico hanno l’obbligo di osservarne le disposizioni sia all’interno che all’esterno della società e in nessun caso, l’intenzione di agire nell’interesse e/o a vantaggio della società, giustifica il compimento di azioni, omissioni o comportamenti contrari ai principi e ai valori sanciti dal Codice Etico.
In particolare:
- gli Organi Amministrativi, nello svolgimento delle rispettive funzioni e nel determinare e fissare le strategie e gli obiettivi aziendali, si ispirano ai principi del Codice e devono impegnarsi all’effettiva applicazione dello stesso sia all’interno che all’esterno delle società del Gruppo;
- i Responsabili di Area e i Comandanti delle navi, sia nei rapporti interni, sia nei rapporti con soggetti esterni alla società, comprese le Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità Pubbliche (i.e. Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ed altre Forze dell’ordine, ASL, Dogane etc.), si impegnano ad adeguare la propria condotta ai principi previsti nel Codice, adeguano la loro condotta ai principi del Codice Etico e verificano il rispetto di quest’ultimo da parte dei consulenti esterni o del personale in outsourcing;
- i dipendenti, amministrativi e marittimi, si impegnano ad adeguare la propria condotta ai principi previsti nel Codice, al rispetto alle direttive impartite dai propri superiori e all’osservanza delle obbligazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 del Codice Civile.
- i collaboratori esterni (fornitori, consulenti, etc.) sono vincolati alle previsioni del Codice previo inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l’obbligo di osservarne le disposizioni; con la medesima clausola, ciascuna Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi di violazione delle disposizioni del Codice da parte dei suddetti collaboratori.
ART. 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEL CODICE ETICO
Il Gruppo CA.FI.MA riconosce rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi etici ed agli standard comportamentali descritti nel presente Codice, anche in chiave di prevenzione dei reati d’impresa, con particolare riferimento ai reati produttivi di responsabilità amministrativa dell’ente ex D.L.vo n. 231/2001.
La violazione dei principi fissati nel presente Codice lede il rapporto di fiducia tra ciascuna Società del Gruppo ed il trasgressore e viene perseguita, con tempestività ed immediatezza, attraverso procedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale delle condotte assunte e/o dall’instaurazione di un procedimento penale ove ricorra un’ipotesi di reato. In particolare, l’osservanza del Codice Etico costituisce parte integrante del mandato conferito agli organi sociali – che sono passibili di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’inosservanza – nonché delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro), 2105 (obbligo di fedeltà) e 2106 (sanzioni disciplinari) del Codice Civile. Pertanto, ogni violazione al presente Codice commessa dal Personale, comporterà l’adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati alla gravità o recidività dell’infrazione o al grado della colpa, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili, nonché della disciplina di cui all’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Relativamente ai Soci ed agli Organi sociali (e.g. amministratori, sindaci, procuratori ed altri soggetti dotati di poteri di rappresentanza) di ciascuna Società, la violazione delle norme del presente Codice può comportare l’adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività dell’infrazione o al grado della colpa, sino alla revoca del mandato per giusta causa o all’esclusione. Anche per tutti gli altri destinatari del Codice, la violazione delle disposizioni ivi incluse comporta l’adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sino alla risoluzione dei contratti in essere con gli stessi.
ART. 6 – MODALITÁ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO
L’attuazione del presente Codice rientra tra le responsabilità personali di ciascuno dei Destinatari. Questi, una volta informati, non potranno invocare a giustificazione del proprio inadempimento, la mancanza di conoscenza del Codice o l’aver ricevuto istruzioni contrarie da qualsivoglia livello gerarchico della Società di appartenenza. Le linee di condotta stabilite nel presente Codice prevalgono rispetto ad eventuali istruzioni contrarie impartite dall’organizzazione gerarchica interna.
Le Società del Gruppo si impegnano a garantire l’effettiva conoscenza tra i Destinatari del Codice Etico mediante apposite attività di comunicazione, nonché ad attivare un piano di formazione periodica sulle tematiche relative al Codice. Il Codice è visibile da parte del pubblico sul sito web del Gruppo (www.scinicariello.it).
L’organo competente a verificare la corretta attuazione del presente Codice tra tutti i Destinatari è l’Organismo di vigilanza, istituito ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 231/2001, che ne cura anche l’aggiornamento rispetto all’evoluzione normativa, al possibile mutamento della struttura organizzativa e gestionale della Società ed agli sviluppi economici, finanziari e commerciali dell’attività d’impresa. Ciascuna funzione aziendale è responsabile dell’applicazione del Codice Etico nell’ambito delle mansioni di propria competenza.
I Destinatari del presente Codice possono segnalare una presunta violazione del Codice stesso all’Organismo di Vigilanza (odv231@scini.com), che provvederà a valutare la segnalazione impegnandosi ad assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni presentate in buona fede non potranno comportare ripercussioni negative ai danni del segnalante, anche nel caso in cui le stesse dovessero risultare infondate.
II. ETICA D’IMPRESA
ART. 7 PRINCIPIO DI LEGALITÀ
Le Società del Gruppo esercitano le proprie attività nel pieno rispetto dei principi costituzionali, delle leggi, dei regolamenti, degli usi e delle prassi commerciali ed in generale di tutte le normative ad essa applicabili, sia nazionali che internazionali. Su tutti i Destinatari del Codice Etico incombe l’obbligo non solo di conoscere, ma anche di rispettare le norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie attività, tenendo ben presente che in nessun caso è tollerato il perseguimento di un interesse delle Società del Gruppo in violazione delle norme di legge e delle altre sopra elencate.
In questo contesto, assume rilevanza anche il rispetto di principi di correttezza e deontologia professionale, in quanto ogni Società favorisce la cooperazione tra le persone coinvolte a qualsiasi titolo in un medesimo gruppo di lavoro, nel rispetto delle leggi vigenti e in conformità alle regole del presente Codice e non ammette alcun comportamento o azione contrari alla normativa deontologica.
Il Personale delle Società del Gruppo deve assumere un atteggiamento corretto ed onesto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni sia nei rapporti con altri componenti della Società e nei rapporti di Gruppo, evitando di perseguire scopi illeciti od illegittimi, ovvero di realizzare situazioni di conflitto di interessi, in vista di un indebito vantaggio, proprio o di terzi.
In nessun caso, l’interesse o il vantaggio di ciascuna Società del Gruppo possono giustificare un comportamento disonesto.
Nella predisposizione dei contratti, sia con i clienti che con i fornitori e collaboratori esterni, ciascuna società del gruppo si impegna a inserire condizioni e clausole, trasparenti e chiare, rispettando il principio di pariteticità delle parti.
ART. 8 IMPARZIALITÀ ED EGUAGLIANZA
Ciascuna Società del Gruppo s’impegna al rispetto dei principi di imparzialità e lealtà, non solo nell’espletamento delle mansioni delegate ai singoli, ma anche nei rapporti infrasocietari e con i suoi interlocutori.
Inoltre, ciascuna Società del Gruppo è intenta a sviluppare lo spirito aziendale di appartenenza e condanna qualsiasi forma di discriminazione e/o di abuso sia nell’ambito dei rapporti interni che esterni.
A tal fine, si impegna, nel processo di gestione del Personale:
- a garantire comportamenti equi e giusti, nei confronti di tutti i lavoratori;
- a selezionare e collocare nell’organigramma il personale basandosi esclusivamente sulle loro qualità lavorative, adottando criteri che tengano conto del merito, delle pregresse esperienze di lavoro, dei titoli e delle qualifiche conseguite, senza alcuna discriminazione per quanto concerne il sesso, la lingua, la religione che non siano strettamente e necessariamente correlate alla mansione da svolgere.
ART. 9 TRASPARENZA DELLE CONDOTTE AZIENDALI
Nello svolgimento di tutte le sue attività, ciascuna Società del Gruppo si impegna, sia all’interno che all’esterno, a rispettare le seguenti linee guida:
- fornire informazioni, comunicazioni ed istruzioni sia dal punto di vista economico e finanziario, che giuridico, etico e sociale, precise, chiare, vere e corrette;
- assicurare la tracciabilità di ogni singola operazione aziendale, tramite l’adozione di procedure che garantiscano la corretta registrazione, rilevazione e conservazione della relativa documentazione;
- ispirare l’attività aziendale ad un preciso criterio di imputabilità dei processi produttivi svolti;
- controllare che tutti i contratti con soggetti sia interni che esterni, siano inserite clausole sempre comprensibili, chiare e corrette.
ART. 10 CONCORRENZA LEALE
Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia Antitrust, nonché delle direttive e linee-guida del Garante Nazionale della Concorrenza e del Mercato, le Società del Gruppo si impegnano a non assumere comportamenti, né sottoscrivere accordi con altre imprese od enti che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza tra i vari operatori del mercato.
ART. 11 PRINCIPIO DI ORGANIZZAZIONE GERARCHICA
Le Società del Gruppo si conformano al principio secondo cui ogni singolo operatore, sulla base del proprio livello di collocazione nell’organigramma aziendale, è competente e responsabile delle proprie azioni ed omissioni. In tal modo, il soggetto che riveste funzioni di gestione e rappresentanza in ambito aziendale, anche a livello di Area o di Funzione, esercita l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo sulle attività dei soggetti ad esso sottoposti e/o da esso coordinati, del cui operato risponderà in base alla legge.
ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY
Le Società del Gruppo assicurano il pieno rispetto della normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni), con particolare riguardo ai dati sensibili attinenti la sfera privata, le opinioni politiche e personali, l’orientamento affettivo e sessuale di ciascuno dei propri dipendenti e, più in generale, di tutti i soggetti che stabiliscono relazioni con l’azienda.
Le Società assicurano, altresì, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso ottenute dalla gestione dei rapporti esterni (clienti, fornitori, etc.) e pongono in essere le azioni necessarie per evitare che venga fatto uso di informazioni confidenziali allo scopo di acquisire vantaggi competitivi. A tal fine, ogni dipendente dovrà acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni e conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza e/o visione.
ART. 13 QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA
Le società del Gruppo CA.FI.MA promuovono ogni azione diretta a far sì che i suoi servizi non presentino rischi significativi per la salute e sicurezza sul lavoro, impegnandosi ad una verifica periodica delle fonti di rischio potenziali ed alla loro neutralizzazione.
Ciascuna società è impegnata, inoltre, a realizzare Politiche per la Qualità e l’Ambiente nel rispetto di tutti i requisiti delle norme di riferimento, delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia.
Nell’ambito delle diverse società del Gruppo, si annoverano le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di Gestione della Qualità) e ISO 14001:2004 (Sistema di Gestione Ambientale) e OHSAS 18001 (Sistema di gestione della Sicurezza).
Per le attività di trasporto sulle navi le società del gruppo hanno adottato il Safety Management System, sistema manageriale per migliorare la sicurezza a bordo delle navi e prevenire l’inquinamento dell’ambiente attraverso controlli da parte del personale di bordo, del personale di terra e da parte degli ispettori. Quindi la compagnia propone, attraverso la corretta esecuzione del SMS, di raggiungere gli obiettivi previsti dal codice ISM.
III. GESTIONE RISORSE UMANE
ART. 14 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
Ogni Società del Gruppo riconosce nel capitale umano un fattore di fondamentale importanza nello sviluppo dell’attività aziendale, da valorizzare secondo le effettive potenzialità del singolo. Nel rispetto delle norme di legge a tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore, ciascuna Società assicura al proprio Personale condizioni di lavoro dignitose, in ambienti di lavoro sicuri e salubri.
La tutela adeguata del personale impegnato sulle navi – in termini di sicurezza e salute sul lavoro dell’equipaggio e dei passeggeri e garanzia dei diritti dei lavoratori – è assicurata dalla corretta attuazione del Safety Management System, nella parte in cui definisce:
– le ore di riposo del personale di bordo;
– le visite mediche da effettuare;
– i requisiti medico ed igienici richiesti sulle navi;
– i carichi pericolosi per la salute;
– i sistemi di protezione contro cadute ed annegamenti;
– la politica del Gruppo su droghe e alcool.
I conflitti di interesse che coinvolgono i dipendenti ed i collaboratori, siano essi “reali”, ossia effettivi, o “potenziali”, ossia possibili ma non attuali, devono essere resi noti alla Società attraverso una dichiarazione sottoscritta, da compilarsi immediatamente, non appena il dipendente e il collaboratore ne ravvisino l’esistenza. Sono fatte salve le norme codicistiche vigenti.
In linea di massima esiste un conflitto di interessi quando il perseguimento dell’interesse della società da parte di un soggetto a ciò preposto (amministratore, dipendente, collaboratore, …) confligge con uno o più interessi personali, facenti capo al medesimo, di modo che non è possibile adottare un comportamento che consenta di soddisfare contemporaneamente l’interesse personale e quello sociale.
ART. 15 RAPPORTI INTERPERSONALI
Ogni Società del Gruppo richiede, nei rapporti interpersonali tra dipendenti e/o collaboratori esterni un comportamento improntato ai criteri di lealtà, rispetto, fiducia e collaborazione reciproca.
Nell’ambito di tale cultura aziendale, le Società del Gruppo s’impegnano alla condivisione con i dipendenti delle difficoltà legate alle peculiarità delle dinamiche produttive, anche nell’ottica delle possibilità di sviluppo e favorisce forme di collaborazione ed affiancamento tra neo–assunti e dipendenti di maggiore esperienza.
ART. 16 UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI
Ogni Destinatario è responsabile dei beni aziendali che gli sono affidati e deve utilizzarli con diligenza, evitando usi privati o impropri.
È vietato l’utilizzo di tutti i beni aziendali per finalità contrarie a norme di legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
In particolare le risorse informatiche, di rete e la posta elettronica:
- devono essere usate secondo le indicazioni e per gli scopi per i quali vengono messe a disposizione;
- vanno utilizzate nel rispetto delle politiche di sicurezza informatica adottate da ogni Società del Gruppo;
- non vanno impiegate per inviare messaggi offensivi o minatori o per esprimere commenti che possano offendere le persone o danneggiare l’immagine delle Società del Gruppo;
- in nessun caso sono utilizzabili per commettere o indurre a commettere reati.
IV. RELAZIONI ESTERNE
ART. 17 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.)
I rapporti di ciascuna Società del Gruppo con pubblici ufficiali, incaricati di pubblici servizi, impiegati pubblici (ed in particolare i rapporti con l’Autorità Portuale, Capitaneria di Porto etc.) sono improntati alla massima trasparenza, lealtà e correttezza. In particolare, sono vietati favoreggiamenti, pressioni o altre forme di privilegio da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nella gestione dei rapporti con la P.A. per indurla ad assumere posizioni o decisioni a lei favorevoli in modo illecito e contrario ai principi del presente Codice o comunque prevaricando i legittimi interessi di soggetti terzi.
Specificatamente, le Società non instaurano alcun tipo di incarico professionale con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o altri esponenti della P.A. che abbiano personalmente partecipato o potrebbero partecipare ad operazioni vantaggiose per tali Società.
In particolare, nel corso di una trattativa di affari con la Pubblica Amministrazione ciascuna Società si impegna a:
- non esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della P.A. o loro congiunti o parenti a titolo strettamente personale;
- non offrire in alcun modo omaggi o doni se non di modico valore;
- non sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità e la reputazione di entrambe le parti.
Le Società del Gruppo CA.FI.MA collaborano attivamente con l’Autorità giudiziaria, le forze dell’ordine e qualunque pubblico ufficiale nell’ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.
In tal senso, è fatto espresso divieto ai Destinatari del presente Codice di promettere doni, denaro o altri vantaggi a favore di tali soggetti o di altri da questi indicati, al fine di far venir meno la loro obiettività di giudizio nell’interesse delle rispettive Società di appartenenza.
ART. 18 RAPPORTI CON I CLIENTI
Obiettivo aziendale preminente è quello di accrescere il grado di soddisfazione e gradimento dei propri servizi, orientandosi alle esigenze della Clientela (pubblica e privata) e fornendo ad essa un’ampia ed esauriente informativa preventiva. Tali rapporti vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità, professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della privacy, al fine di instaurare le basi per un rapporto solido e duraturo, di fiducia reciproca. A tali fini, i Destinatari del presente Codice devono:
- attenersi scrupolosamente alla legge, ai regolamenti, ai principi enunciati dal Codice Etico, ponendo la massima attenzione alle esigenze del cliente;
- evitare, sempre ed ovunque, qualunque situazione di conflitto di interessi con le Società del Gruppo;
- comunicare in tempi brevi alla Clientela, eventuali modifiche e variazioni relative alla prestazione del servizio;
- porre in essere contratti con la clientela, chiari, semplici e conformi alle normative vigenti ed alle eventuali indicazioni delle Autorità pubbliche, privi di clausole che possono alterare il principio di parità tra le parti;
- comunicare tempestivamente al proprio superiore gerarchico e/o all’Organismo di Vigilanza, tutti gli elementi e le informazioni che possano comprovare, da parte di colleghi o di altri destinatari del presente Codice, una gestione dei clienti scorretta, poco trasparente ed in mala fede.
Le Società del Gruppo garantiscono ai propri clienti il controllo costante della qualità del servizio attraverso l’adozione, il mantenimento e l’aggiornamento del sistema di qualità e ambiente.
ART. 19 -RAPPORTI CON FORNITORI
Nella gestione dei rapporti con i propri fornitori, le Società del Gruppo si impegnano a rispettare, sempre e ovunque, i principi di correttezza, di legalità, trasparenza, vietando ogni tipo di atto illecito o comportamento irresponsabile, da cui le società possano sia direttamente o indirettamente trarne vantaggio. Tutti i dipendenti, nei loro rapporti con i fornitori, devono osservare, sempre e ovunque, il principio di imparzialità e indipendenza dei rapporti, al fine di non ledere l’immagine della società.
Le Società del Gruppo adottano una propria procedura per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori, nell’ambito della quale sono definite le modalità e le regole per monitorare e aggiornare periodicamente “la lista fornitori qualificati”, tenendo conto degli esiti delle valutazioni effettuate sui fornitori e delle verifiche eseguite sulle forniture.
A tutti i fornitori, inclusi anche i fornitori di servizi di consulenza, è chiesta la condivisione ed il rispetto del presente Codice Etico ed in caso di inosservanza, agli stessi si applica il relativo sistema sanzionatorio. Le Società, a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi previsti dal presente Codice ed attenersi alle procedure interne.
È fatto espresso divieto ai soggetti apicali delle Società del Gruppo di richiedere o pretendere dai fornitori/consulenti favori, doni e/o altre utilità, ovvero di dare o promettere loro analoghe forme di riconoscimento, ancorché finalizzate ad una ottimizzazione del rapporto con ciascuna Società.
Al termine del rapporto e, comunque, prima di addivenire al pagamento della relativa fattura, ciascuna Società verifica la qualità, congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore. A tal fine, si conforma alle prescrizioni imposte dalla normativa tributaria.
ART. 20 RELAZIONI CON SINDACATI E ASSOCIAZIONI
Ciascuna Società del Gruppo non promuove e concede finanziamenti di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, sindacati e associazioni, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
In ogni caso, l’erogazione del contributo presuppone una deliberazione dell’Organo amministrativo e la determinazione di una destinazione chiara e documentabile delle risorse.
Tutte le relazioni, che ciascuna Società del Gruppo intrattiene con sindacati, associazioni e partiti politici sono basate sul rispetto dei principi di trasparenza, indipendenza, lealtà e collaborazione, del presente Codice Etico e ponendo in essere tutte le azioni necessarie ad evitare ogni tipo di conflitto di interesse.
V. PROCESSO CONTABILE
ART. 21 GESTIONE DELLA CONTABILITA’
Le Società del Gruppo adottano un sistema di contabilità conforme alle regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione e ai criteri indicati dalla legge e dai principi contabili italiani ed internazionali.
Tutti i dipendenti delle Società devono garantite sempre e comunque:
- la verità, completezza e tempestività delle informazioni contabili;
- che ogni operazione o transazione sia autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- l’accurata registrazione contabile e tracciabilità di ciascuna operazione.
Le Società prevengono la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigilano affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati o depositati fondi in conti personali o emesse fatture per prestazioni inesistenti.
È fatto espresso divieto, in particolare, all’organo amministrativo, ai sindaci e ai revisori di rappresentare – nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette ai soci e/o ai terzi – fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Società del Gruppo, in modo da indurre in errore i destinatari ovvero cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali.
ART. 22 CONTROLLO INTERNO E RAPPORTO CON I SINDACI
Le Società del Gruppo s’impegnano a diffondere e promuovere procedure di controllo interno ed a responsabilizzare il Personale al rispetto delle stesse, in relazione alle funzioni svolte ed ai compiti assegnati. Ogni destinatario deve conservare la documentazione di ogni atto aziendale eseguito per consentire in ogni momento una facile ed immediata verifica sulle motivazioni e le caratteristiche dello stesso.
Nei rapporti con gli organi di controllo, le Società del Gruppo si astengono da qualsiasi condotta che possa recare ostacolo all’attività di vigilanza, impegnandosi ad eseguire le azioni correttive suggerite, nel pieno rispetto dei ruoli e delle funzioni svolte, nonché a fornire informazioni e documentazioni chiare, complete e veritiere.
ART. 23 BILANCIO ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI
Il bilancio d’esercizio e le relazioni allegate sono documenti redatti secondo i principi di chiarezza, verità e correttezza, secondo le previsioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.
Nella formazione del bilancio o di altri documenti similari, l’organo amministrativo e tutti i destinatari comunque coinvolti in tale attività devono:
- rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
- facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo sia interne che esterne;
- presentare all’assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni contabili;
- fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.
ART. 24 ANTIRICICLAGGIO
I Destinatari del presente Codice non devono essere implicati o coinvolti, neanche a titolo di concorso, in operazioni che possano sostanziare la ricettazione di beni provenienti da reato ovvero il riciclaggio di proventi da attività criminose o, in genere, illecite.
Nello svolgimento della loro attività, le Società del Gruppo possono erogare contributi e sponsorizzazioni a privati ed enti pubblici e organismi non-profit, finalizzate ad obiettivi sociali, culturali e di solidarietà, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile e fiscale.
VI. NORMA FINALE
Art. 25 Raccordo con le norme di cui al d.l.vo 231/2001 ed altre disposizioni applicabili
Il contenuto del presente Codice deve essere coordinato con le disposizioni dello Statuto delle singole Società del Gruppo, del Codice civile, del Codice penale e del D.L.vo n. 231/2001, con riferimento alle fattispecie delittuose applicabili all’attività di ciascuna Società, nonché del CCNL e di quello dei Dirigenti, così come di ogni altra legge speciale e regolamentare al tempo vigente.
Nell’aspetto comportamentale, il presente Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo con finalità di prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente adottato da ogni Società del Gruppo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.L.vo 231/2001.
Il Codice etico recepisce automaticamente ed obbliga i destinatari all’osservanza di ogni norma, presente e futura, definitoria di reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente o, comunque, finalizzata, alla prevenzione della criminalità d’impresa.